Cassa pensioni e decesso in Svizzera – diritti dei superstiti

Al decesso di una persona attiva o pensionata in Svizzera, la cassa pensioni (2° pilastro) versa prestazioni ai familiari.

Prestazioni

  • Rendita per vedovi: 60 % della rendita di invalidità/vecchiaia (minimo LPP). Requisiti: matrimonio da almeno 5 anni o figli a carico.
  • Rendita partner registrato: equiparata.
  • Rendita per orfani: 20 % per figlio fino a 18 anni (25 se in formazione).
  • Capitale in caso di decesso: secondo regolamento, spesso a convivente o figli.

Comunicazione alla cassa

Comunicate subito tramite l'ultimo datore di lavoro. Documenti: certificato di morte, certificato di famiglia, certificato di eredità, prova del beneficiario.

Termini di pagamento

Di norma 3–6 mesi. Le rendite decorrono dal mese successivo al decesso. Il capitale è tassato con imposta cantonale privilegiata.

Convivenza e casi particolari

Il convivente ha diritto solo se il regolamento lo prevede e se annunciato in vita. Per il 3° pilastro a vale l'OPP3. La Wegbegleiter App vi guida in ogni notifica.

Domande frequenti

Da quando decorre la rendita?
Dal mese successivo al decesso.
Importo del capitale?
Secondo regolamento, spesso vicino al capitale accumulato.
Matrimonio inferiore a 5 anni?
Niente rendita a vita, spesso un'indennità pari a 3 rendite annue.
Beneficiari 3° pilastro a?
Coniuge, figli, poi altri secondo OPP3.

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