Cassa pensioni e decesso in Svizzera – diritti dei superstiti
Al decesso di una persona attiva o pensionata in Svizzera, la cassa pensioni (2° pilastro) versa prestazioni ai familiari.
Prestazioni
- Rendita per vedovi: 60 % della rendita di invalidità/vecchiaia (minimo LPP). Requisiti: matrimonio da almeno 5 anni o figli a carico.
- Rendita partner registrato: equiparata.
- Rendita per orfani: 20 % per figlio fino a 18 anni (25 se in formazione).
- Capitale in caso di decesso: secondo regolamento, spesso a convivente o figli.
Comunicazione alla cassa
Comunicate subito tramite l'ultimo datore di lavoro. Documenti: certificato di morte, certificato di famiglia, certificato di eredità, prova del beneficiario.
Termini di pagamento
Di norma 3–6 mesi. Le rendite decorrono dal mese successivo al decesso. Il capitale è tassato con imposta cantonale privilegiata.
Convivenza e casi particolari
Il convivente ha diritto solo se il regolamento lo prevede e se annunciato in vita. Per il 3° pilastro a vale l'OPP3. La Wegbegleiter App vi guida in ogni notifica.
Domande frequenti
- Da quando decorre la rendita?
- Dal mese successivo al decesso.
- Importo del capitale?
- Secondo regolamento, spesso vicino al capitale accumulato.
- Matrimonio inferiore a 5 anni?
- Niente rendita a vita, spesso un'indennità pari a 3 rendite annue.
- Beneficiari 3° pilastro a?
- Coniuge, figli, poi altri secondo OPP3.
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