Contratto di locazione dopo un decesso
Dopo il decesso dell'inquilino, eredi o conviventi devono gestire il contratto. Tutti e tre i paesi germanofoni prevedono un diritto di disdetta con termini brevi.
Svizzera: art. 266i CO
Gli eredi possono disdire con il termine legale al prossimo termine legale (3 mesi per abitazione). Il locatore ha lo stesso diritto. I debiti di locazione passano agli eredi.
Germania: §§ 563–580 BGB
Coniuge, partner registrato e conviventi subentrano automaticamente. Possono rifiutare entro 1 mese. Altrimenti eredi e locatore possono recedere con preavviso legale di 3 mesi.
Austria: § 14 MRG
I familiari conviventi subentrano nel contratto (coniuge, convivente, ascendenti/discendenti, fratelli). Il locatore può aumentare il canone solo in misura limitata.
Passi pratici
Inviate la disdetta con certificato di morte allegato. Disdite o volturate utenze. Concordate la riconsegna. La Wegbegleiter App fornisce modelli per ciascun paese.
Domande frequenti
- Chi paga il canone?
- Gli eredi, fino alla scadenza del preavviso. La rinuncia all'eredità li libera.
- Il locatore può recedere?
- Sì, con lo stesso termine.
- Coniuge convivente (DE)?
- Subentra; può rifiutare entro 1 mese.
- AT?
- § 14 MRG tutela i familiari conviventi.
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