Pensione di reversibilità – requisiti, importo e domanda
La <strong>pensione di reversibilità</strong> è la prestazione INPS riconosciuta ai familiari del pensionato o lavoratore assicurato deceduto. In Italia è un diritto molto più solido che in altri paesi europei: spetta anche se il defunto non era ancora in pensione, purché avesse contributi sufficienti. Ecco chi ne ha diritto e come si calcola.
Chi ha diritto
Beneficiari in ordine: coniuge superstite (anche separato con assegno) e parte dell'unione civile; figli minori, studenti fino a 26 anni o inabili senza limiti d'età; in mancanza dei primi, genitori a carico oltre i 65 anni; in mancanza anche di questi, fratelli inabili a carico. Il convivente di fatto non ha diritto.
Aliquote in base ai superstiti
La pensione di reversibilità è una percentuale della pensione (già erogata o virtuale) del defunto: 60 % al solo coniuge; 80 % con un figlio; 100 % con coniuge e due o più figli. Solo figli: 70 % con uno, 80 % con due, 100 % con tre o più. Per genitori o fratelli: 15 % per ogni beneficiario, max 100 %.
Requisiti contributivi del defunto
Se il defunto era già pensionato: nessun requisito ulteriore. Se era lavoratore attivo, servono 15 anni di contributi complessivi oppure 5 anni di cui 3 negli ultimi 5 anni prima del decesso. La app Wegbegleiter (wegbegleiterapp.com) verifica in un attimo se il coniuge ha diritto alla pensione indiretta.
Coniuge separato, divorziato o risposato
Il coniuge separato mantiene il diritto pieno se non ha colpa nella separazione. Il divorziato ha diritto se percepiva l'assegno divorzile, non si è risposato e il defunto non aveva un nuovo coniuge. Se c'è un nuovo coniuge, la reversibilità viene ripartita tra ex e attuale in base alla durata dei matrimoni.
Riduzione per redditi propri
Se il beneficiario ha redditi propri, la pensione viene ridotta: –25 % se il reddito supera 3 volte il trattamento minimo INPS; –40 % oltre 4 volte; –50 % oltre 5 volte. La riduzione non si applica se ci sono figli minori, studenti o inabili.
Come fare domanda
Domanda online sul portale INPS con SPID, CIE o CNS, tramite Contact Center (803 164) o con un patronato gratuito. Documenti: atto di morte, atto di matrimonio, ISEE, codici fiscali dei beneficiari, IBAN. Decorrenza: primo giorno del mese successivo al decesso se la domanda arriva entro l'anno; altrimenti dal mese di presentazione con arretrati fino a 5 anni.
Domande frequenti
- Il convivente ha diritto?
- No, in Italia la convivenza di fatto non dà diritto alla reversibilità.
- Quanto spetta al coniuge senza figli?
- Il 60 % della pensione del defunto.
- Il coniuge separato la perde?
- No, se la separazione non è per colpa e non c'è stato divorzio.
- Da quando decorre?
- Dal 1° giorno del mese successivo al decesso, se richiesta entro 12 mesi.
- Va persa se ci si risposa?
- Solo il coniuge superstite risposato perde la reversibilità e riceve un assegno una tantum pari a 2 annualità.
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